PRINCIPATOD'ORIENTE

 

 

IL 21 GIUGNO DELL'ANNO 2009 VIENE COSTITUITO IL PRINCIPATO D'ORIENTE  UNA MONARCHIA COSTITUZIONALE FONDATA DAL CAPO DELLA REAL CASA D'ORIENTE  SUA ALTEZZA REALE E SERENISSIMA IL PRINCIPE LEONARDO I

IL PRINCIPATO E' UN STATO INDIPENDENTE, UNA MICRO NAZIONE BASATA SUL RISPETTO, L'ONESTA' E LA GIUSTIZIA

nato da un esperimento scientifico promosso dalle le facoltà di storia ,sociologia ,economia e teologia  della ROYAL VEDIC UNIVERSITY

 

LA BANDIERA DELLO STATO E' COSTITUITA DALLO STEMMA DEL SOVRANO SU UN SFONDO AZZURRO BORDATO DÌ ORO

 

 

 

BANDIERA DELLO STATO

LO STEMMA  DEL SOVRANO E' STATO LEGALMENTE EREDITATO  ALLO STESSO CON I RELATIVI TITOLI ,CONVALIDATI e riconosciuti (CON SENTENZA RESA ESECUTIVA  NEL 2008 E DIVENTATA IRREVOCABILE NEL 2009) DA UN  TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (la sentenza irrevocabile è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana)

 

I COLORI UFFICIALI DELLO STATO SONO AZZURRO ED ORO

 

                     

 

                                           

 

                      

COLORI DELLO STATO

COSTITUZIONE DELLO STATO

LO STATO E' COSTITUITO DAL PRINCIPE SOVRANO,

DAL CONSIGLIO DEL VERTICE, IL CONSIGLIO DEI SAGGI  E DA I VARI MINISTERI

 

fondamenti giuridici internazionali che confermano il  nostro diritto ad esistere come stato

IL NOSTRO PRINCIPATO E' STATO FONDATO SECONDO IL PRINCIPIO DÌ AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI secondo IL QUALE, il diritto di un popolo che è sottoposto a dominazione straniera  ha diritto ad ottenere l'indipendenza, associarsi ad un altro stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico, religioso e sociale. Tale principio costituisce una NORMA di  DIRITTO INTERNAZIONALE

generale  (ossia ius gentiumdiritto della comunità degli

stati,dunque un diritto che va oltre gli stati ed i loro ordinamenti

 interni)cioè una norma che produce effetti giuridici

 (diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma del JUS COGENS, cioè diritto inderogabile,irrinunciabile ed inalienabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale). Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione è stato ratificato da leggi interne, per esempio la L.n.881/1977, vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass.pen. 21-3 1975).lo ius cogens indica il fondamento delle norme internazionali che sono di natura imperativa, e dunque non può essere derogato attraverso un atto di volontà degli stati;

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI

Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.

Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità.

Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.

Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o degradanti.

Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.

Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.

Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.

Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.

Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta.

Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.

2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.

Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.

Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.

2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.

Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.

2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.

Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza.

Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.

2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.

3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.

Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.

2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.

2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.

Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.

2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.

3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.

Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.

Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.

2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.

3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.

4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.

Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.

2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.

Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.

2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.

3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.

2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.

Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.

2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.

3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.

Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.


 

Article 1 of the 1933 Montevideo Convention on Rights and Duties of States (some of the text later submitted to the UNO in 1949 defines a state as possessing a permanent population (size is not  mentioned), a defined territory, a government, and the capacity to enter into relations with other states.

in conformità alla convenzione di Montevideo del 1933 e stato stabilito che uno stato non deve essere necessariamente riconosciuto da un altro stato affinché possa esistere ed essere sovrano

 

Article 3 L'esistenza politica di uno stato è indipendente dal riconoscimento da parte di altri stati. persino prima del riconoscimento lo stato ha il diritto di difendere la sua integrità ed indipendenza, per  provvedere alla sua conservazione and prosperità, e conseguentemente  ad organizzare se stesso come meglio crede, e legiferare secondo i propri interessi , amministrare i propri servizi e definire la propria giurisdizione e competenze della sua corte.

Secondo le nazioni unite ,una micronazione e considerata tale se ha meno di due milioni di cittadini

 

Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli

SEZIONE I  


 

DIRITTO ALL'ESISTENZA


 

Articolo 1

Ogni popolo ha diritto all'esistenza.


 

Articolo 2

Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.


Articolo 3

Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.


Articolo 4

Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.


SEZIONE II  


 

DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA


 

Articolo 5

Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.


Articolo 6

Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione colonialeo straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.


Articolo 7

Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.




 

SEZIONE III  


 

DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI


 

Articolo 8

Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.


Articolo 9

Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.


Articolo 10

Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.


Articolo 11

Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.


Articolo 12

I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.


SEZIONE IV  


 

DIRITTO ALLA CULTURA


 

Articolo 13

Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.


Articolo 14

Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.


Articolo 15

Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.




 

SEZIONE V  


 

DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI


 

Articolo 16

Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.


Articolo 17

Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extraatmosferico.


Articolo 18

Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.




 

SEZIONE VI  


 

DIRITTI DELLE MINORANZE


 

Articolo 19

Quando un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno stato, ha il diritto al rispetto della propria identità, delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.


Articolo 20

I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.


Articolo 21

L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non può autorizzare lesioni dell'integrità territoriale e dell'unità politica dello stato, quando questo si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.




 

SEZIONE VII  


 

GARANZIE E SANZIONI


 

Articolo 22

Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Dichiarazione costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera.


Articolo 23

Ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza della presente Dichiarazione deve essere integralmente riparato da parte di colui che l'ha provocato.


Articolo 24

Ogni arricchimento realizzato a detrimento di un popolo in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione esige la restituzione dei profitti ottenuti. Lo stesso vale per tutti i profitti eccessivi realizzati attraverso investimenti di origine straniera.


Articolo 25

Tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto.


Articolo 26

Gli obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli cessano di essere esigibili.


Articolo 27

Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.


Articolo 28

Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.


Articolo 29

I movimenti di liberazione devono poter accedere alle organizzazioni internazionali e i loro combattenti hanno diritto alla protezione del diritto umanitario di guerra.


Articolo 30

Il ristabilimento di diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale.

 

L'articolo n°1  della convenzione di montevideo è il più conosciuto, ed è quello che fissa quattro norme fondamentali per gli Stati firmatari, norme rilevanti ai fini dell'assunzione di personalità giuridica internazionale, ovvero la contestuale presenza di:
- Una popolazione permanente
- Un territorio definito
- Un potere di governo esclusivo
- La capacità di intrattenere rapporti con altri stati
Inoltre, il primo paragrafo del terzo articolo, dichiara esplicitamente che l'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri Stati.
La Svizzera fa propri alcuni di questi principi, ma sancisce anche che "un entità politica non ha bisogno di essere riconosciuta per divenire uno stato, ne questo ha l' obbligo di riconoscerne un' altro. L' essere riconosciuto non è un requisito sufficiente per creare uno stato, ne l' assenza lo abolisce".
La Convenzione fu firmata da 19 Stati (di cui 3 con riserva).

ARTICOLO 3
La politica esistenza dello stato è indipendente di riconoscimento da parte degli altri Stati. Anche prima del riconoscimento lo Stato ha il diritto di difendere la sua integrità ed indipendenza, di fornire per la sua conservazione e la prosperità e, di conseguenza, di organizzare se stesso come lo ritenga opportuno, di legiferare su i suoi interessi, amministrare i suoi servizi, e per definire la giurisdizione e competenza dei suoi tribunali.
L'esercizio di questi diritti non ha alcuna limitazione di altri l'esercizio dei diritti di altri Stati in base al diritto internazionale.
 

ARTICOLO 6
Il riconoscimento di uno Stato significa solo che lo stato riconosce che accetta la personalità degli altri con tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dal diritto internazionale. Il riconoscimento è incondizionata e irrevocabile.
 

Gli stesso stati uniti d'America nella loro dichiarazione d'indipendenza del 1776

asseriscono:

"Quando una forma di governo é distruttiva, in qualsiasi forma (vita, libertà, e la ricerca della felicità) é diritto del popolo alterarla o abolirla e di istituire un nuovo governo nella forma che gli sembra più opportuna per la loro sicurezza e felicità.”
 

invitiamo i nostri cittadini a rispettare le legge dei paesi in cui vivono ameno che questi non siano in contrasto con i diritti umani e quello dei popoli

IL NOSTRO PRINCIPATO E' A FAVORE DELLA DICHIARAZIONE DÌ WASHINGTON

DEL NOVEMBRE 2008

COSA DICE LA STAMPA DEL PRINCIPATO D'ORIENTE

http://micronations.wikia.com/wiki/PRINCIPALITY_OF_ORIENT

http://www.angelfire.com/nv/micronations/newcountry.html

Flag Counter