PRINCIPATOD'ORIENTE
IL 21 GIUGNO DELL'ANNO 2009 VIENE COSTITUITO IL PRINCIPATO D'ORIENTE UNA MONARCHIA COSTITUZIONALE FONDATA DAL CAPO DELLA REAL CASA D'ORIENTE SUA ALTEZZA REALE E SERENISSIMA IL PRINCIPE LEONARDO I
IL PRINCIPATO E' UN STATO INDIPENDENTE, UNA MICRO NAZIONE BASATA SUL RISPETTO, L'ONESTA' E LA GIUSTIZIA
nato da un esperimento scientifico promosso dalle le facoltà di storia ,sociologia ,economia e teologia della ROYAL VEDIC UNIVERSITY
LA BANDIERA DELLO STATO E' COSTITUITA DALLO STEMMA DEL SOVRANO SU UN SFONDO AZZURRO BORDATO DÌ ORO
BANDIERA DELLO STATO
LO STEMMA DEL SOVRANO E' STATO LEGALMENTE EREDITATO ALLO STESSO CON I RELATIVI TITOLI ,CONVALIDATI e riconosciuti (CON SENTENZA RESA ESECUTIVA NEL 2008 E DIVENTATA IRREVOCABILE NEL 2009) DA UN TRIBUNALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (la sentenza irrevocabile è stata pubblicata sulla gazzetta ufficiale della repubblica italiana)
I COLORI UFFICIALI DELLO STATO SONO AZZURRO ED ORO
COLORI DELLO STATO
COSTITUZIONE DELLO STATO
LO STATO E' COSTITUITO DAL PRINCIPE SOVRANO,
DAL CONSIGLIO DEL VERTICE, IL CONSIGLIO DEI SAGGI E DA I VARI MINISTERI
fondamenti giuridici internazionali che confermano il nostro diritto ad esistere come stato
IL NOSTRO PRINCIPATO E' STATO FONDATO SECONDO IL PRINCIPIO DÌ AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI secondo IL QUALE, il diritto di un popolo che è sottoposto a dominazione straniera ha diritto ad ottenere l'indipendenza, associarsi ad un altro stato o comunque a poter scegliere autonomamente il proprio regime politico, religioso e sociale. Tale principio costituisce una NORMA di DIRITTO INTERNAZIONALE
generale (ossia ius gentiumdiritto della comunità degli
stati,dunque un diritto che va oltre gli stati ed i loro ordinamenti
interni)cioè una norma che produce effetti giuridici
(diritti ed obblighi) per tutta la Comunità degli Stati. Inoltre questo principio rappresenta anche una norma del JUS COGENS, cioè diritto inderogabile,irrinunciabile ed inalienabile (Significa che esso è un principio supremo ed irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale). Come tutto il diritto internazionale, il diritto di autodeterminazione è stato ratificato da leggi interne, per esempio la L.n.881/1977, vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass.pen. 21-3 1975).lo ius cogens indica il fondamento delle norme internazionali che sono di natura imperativa, e dunque non può essere derogato attraverso un atto di volontà degli stati;
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI
DIRITTI UMANI
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
Articolo 2
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della
propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la
schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizioni
crudeli, inumane o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua
personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e
pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine
della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza
di ogni accusa penale gli venga rivolta.
Articolo 11
1) Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà deI pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a
lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad
essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e
di ritornare nel proprio paese.
Articolo 14
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo
dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1) Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. 2) Nessun individuo potrà
essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare
cittadinanza.
Articolo 16
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una
famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi
hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto
del suo scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso
dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune
con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
Articolo 20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai
pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a
giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la
disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e
soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza
conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di
protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la
difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una
ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la
salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti
i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
Articolo 26
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere
egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità
umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
Articolo 27
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i
diritti e le libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente
realizzati.
Articolo 29
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è
possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati
in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di
implicare un diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare
un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti
e delle libertà in essa enunciati.
in conformità alla convenzione di Montevideo del 1933 e stato stabilito che uno stato non deve essere necessariamente riconosciuto da un altro stato affinché possa esistere ed essere sovrano
Article 3 L'esistenza politica di uno stato è indipendente dal riconoscimento da parte di altri stati. persino prima del riconoscimento lo stato ha il diritto di difendere la sua integrità ed indipendenza, per provvedere alla sua conservazione and prosperità, e conseguentemente ad organizzare se stesso come meglio crede, e legiferare secondo i propri interessi , amministrare i propri servizi e definire la propria giurisdizione e competenze della sua corte.
Secondo le nazioni unite ,una micronazione e considerata tale se ha meno di due milioni di cittadini
Dichiarazione Universale dei Diritti dei Popoli
SEZIONE I
DIRITTO ALL'ESISTENZA
Articolo 1
Ogni popolo ha diritto all'esistenza.
Articolo 2
Ogni popolo ha diritto al rispetto della propria identità nazionale e culturale.
Articolo 3
Ogni popolo ha il diritto di conservare pacificamente il proprio territorio e di ritornarvi in caso di espulsione.
Articolo 4
Nessuno, per ragioni di identità nazionale o culturale, può essere oggetto di massacro, di tortura, persecuzione, deportazione, espulsione, o essere sottoposto a condizioni di vita tali da compromettere l'identità o l'integrità del popolo a cui appartiene.
SEZIONE II
DIRITTO ALL'AUTODETERMINAZIONE POLITICA
Articolo 5
Ogni popolo ha il diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso decide il proprio statuto politico in piena libertà e senza alcuna ingerenza esterna.
Articolo 6
Ogni popolo ha il diritto di liberarsi da qualsiasi dominazione colonialeo straniera diretta o indiretta e da qualsiasi regime razzista.
Articolo 7
Ogni popolo ha il diritto a un governo democratico che rappresenti l'insieme dei cittadini, senza distinzione di razza, di sesso, di credenza o di colore e capace di assicurare il rispetto effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti.
SEZIONE III
DIRITTI ECONOMICI DEI POPOLI
Articolo 8
Ogni popolo ha il diritto esclusivo sulle proprie ricchezze e risorse naturali. Esso ha il diritto di rientrarne in possesso se ne è stato spogliato e di recuperare gli indennizzi pagati ingiustamente.
Articolo 9
Poiché il progresso scientifico e tecnico fa parte del patrimonio comune all'umanità, ogni popolo ha il diritto di parteciparvi.
Articolo 10
Ogni popolo ha diritto a che il proprio lavoro sia valutato giustamente e che gli scambi internazionali avvengano a condizioni paritarie ed eque.
Articolo 11
Ogni popolo ha il diritto di darsi il sistema economico e sociale da lui stesso scelto e di perseguire la propria via di sviluppo economico in piena libertà e senza ingerenze esterne.
Articolo 12
I diritti economici sopra enunciati devono esercitarsi in uno spirito di solidarietà tra i popoli del mondo e tenendo conto dei loro rispettivi interessi.
SEZIONE IV
DIRITTO ALLA CULTURA
Articolo 13
Ogni popolo ha il diritto di parlare la propria lingua, di preservare e sviluppare la propria cultura, contribuendo così all'arricchimento della cultura dell'umanità.
Articolo 14
Ogni popolo ha diritto alle proprie ricchezze artistiche, storiche e culturali.
Articolo 15
Ogni popolo ha diritto a che non gli sia imposta una cultura ad esso estranea.
SEZIONE V
DIRITTO ALL'AMBIENTE ED ALLE RISORSE COMUNI
Articolo 16
Ogni popolo ha diritto alla conservazione, alla protezione e al miglioramento del proprio ambiente.
Articolo 17
Ogni popolo ha diritto all'utilizzazione del patrimonio comune dell'umanità come l'alto mare, il fondo dei mari, lo spazio extraatmosferico.
Articolo 18
Nell'esercizio dei diritti sopra elencati, ogni popolo deve tenere conto della necessità di coordinare le esigenze del proprio sviluppo economico e quelle della solidarietà fra tutti i popoli del mondo.
SEZIONE VI
DIRITTI DELLE MINORANZE
Articolo 19
Quando un popolo rappresenta una minoranza nell'ambito di uno stato, ha il diritto al rispetto della propria identità, delle tradizioni, della lingua, del patrimonio culturale.
Articolo 20
I membri della minoranza devono godere senza discriminazione degli stessi diritti che spettano agli altri cittadini e devono partecipare in condizioni di uguaglianza alla vita pubblica.
Articolo 21
L'esercizio di tali diritti deve realizzarsi nel rispetto degli interessi legittimi della comunità presa nel suo insieme e non può autorizzare lesioni dell'integrità territoriale e dell'unità politica dello stato, quando questo si comporti in conformità con tutti i principi enunciati nella presente Dichiarazione.
SEZIONE VII
GARANZIE E SANZIONI
Articolo 22
Qualsiasi inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Dichiarazione costituisce una trasgressione di obblighi verso la comunità internazionale tutta intera.
Articolo 23
Ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza della presente Dichiarazione deve essere integralmente riparato da parte di colui che l'ha provocato.
Articolo 24
Ogni arricchimento realizzato a detrimento di un popolo in violazione delle disposizioni della presente Dichiarazione esige la restituzione dei profitti ottenuti. Lo stesso vale per tutti i profitti eccessivi realizzati attraverso investimenti di origine straniera.
Articolo 25
Tutti i trattati, accordi o contratti non paritari, approvati in spregio dei diritti fondamentali dei popoli non possono produrre alcun effetto.
Articolo 26
Gli obblighi finanziari esterni divenuti eccessivi e insopportabili per i popoli cessano di essere esigibili.
Articolo 27
Le violazioni più gravi dei diritti fondamentali dei popoli, soprattutto il loro diritto all'esistenza, costituiscono crimini internazionali che comportano la responsabilità penale individuale dei loro autori.
Articolo 28
Ogni popolo i cui diritti fondamentali sono gravemente misconosciuti ha il diritto di farli valere soprattutto attraverso la lotta politica o sindacale e anche, in ultima istanza, attraverso il ricorso alla forza.
Articolo 29
I movimenti di liberazione devono poter accedere alle organizzazioni internazionali e i loro combattenti hanno diritto alla protezione del diritto umanitario di guerra.
Articolo 30
Il ristabilimento di diritti fondamentali di un popolo, quando essi sono gravemente misconosciuti, è un dovere che si impone a tutti i membri della comunità internazionale.
L'articolo n°1 della convenzione di
montevideo è il più conosciuto, ed è quello che fissa quattro norme fondamentali
per gli Stati firmatari, norme rilevanti ai fini dell'assunzione di personalità
giuridica internazionale, ovvero la contestuale presenza di:
- Una popolazione permanente
- Un territorio definito
- Un potere di governo esclusivo
- La capacità di intrattenere rapporti con altri stati
Inoltre, il primo paragrafo del terzo articolo, dichiara esplicitamente che
l'esistenza politica di uno Stato è indipendente dal riconoscimento degli altri
Stati.
La Svizzera fa propri alcuni di questi principi, ma sancisce anche che "un
entità politica non ha bisogno di essere riconosciuta per divenire uno stato, ne
questo ha l' obbligo di riconoscerne un' altro. L' essere riconosciuto non è un
requisito sufficiente per creare uno stato, ne l' assenza lo abolisce".La
Convenzione fu firmata da 19 Stati (di cui 3 con riserva).
ARTICOLO 3
La politica esistenza dello stato è indipendente di riconoscimento da parte
degli altri Stati. Anche prima del riconoscimento lo Stato ha il diritto di
difendere la sua integrità ed indipendenza, di fornire per la sua conservazione
e la prosperità e, di conseguenza, di organizzare se stesso come lo ritenga
opportuno, di legiferare su i suoi interessi, amministrare i suoi servizi, e per
definire la giurisdizione e competenza dei suoi tribunali.
L'esercizio di questi diritti non ha alcuna limitazione di altri l'esercizio dei
diritti di altri Stati in base al diritto internazionale.
ARTICOLO 6
Il riconoscimento di uno Stato significa solo che lo stato riconosce che accetta
la personalità degli altri con tutti i diritti e gli obblighi stabiliti dal
diritto internazionale. Il riconoscimento è incondizionata e irrevocabile.
Gli stesso stati uniti d'America nella loro dichiarazione d'indipendenza del 1776
asseriscono:
"Quando una
forma di governo é distruttiva, in qualsiasi forma (vita, libertà, e la ricerca
della felicità) é diritto del popolo alterarla o abolirla e di istituire un
nuovo governo nella forma che gli sembra più opportuna per la loro sicurezza e
felicità.”
invitiamo i nostri cittadini a rispettare le legge dei paesi in cui vivono ameno che questi non siano in contrasto con i diritti umani e quello dei popoli
IL NOSTRO PRINCIPATO E' A FAVORE DELLA DICHIARAZIONE DÌ WASHINGTON
DEL NOVEMBRE 2008
COSA DICE LA STAMPA DEL PRINCIPATO D'ORIENTE
http://micronations.wikia.com/wiki/PRINCIPALITY_OF_ORIENT