
UFFICIO DIPLOMATICO
DELLA
CASA IMPERIALE E REALE SALOMONE NAVARRA FLAVIO GUISCARDO DELLA TORRE DI BRETAGNA ARMORICA***
La Nostra Casa Imperiale e Reale e stata confermata con sentenza della corte europea di giustizia Arbitrale di Ragusa del 2008* esecutoriata il 30 settembre 2008 e da una sentenza del 2018 esecutoriata il 28 settembre 2018 entrambi da un tribunale della repubblica italiana e sono passate in giudicato e pertanto irrevocabili. Al Principe Capo di Nome e d'Arme vengono riconosciuti le prerogative giuridiche dello Ius Honorum e lo Ius Maiestatis, lo jure Sanguinis per ascendenze della Realcasa dei Salomone di Bretagna Armorica, Realcasa dei Navarra e della Realcasa del Guiscardo e della Casa Imperiale dei Flavio Bizantini, gli viene inoltre riconosciuto nella sua persona lo status di Soggetto di diritto internazionale, anche agli effetti della legge 3 marzo 1951, n°158. Gli vengono riconosciuti il trattamento d'onore di Altezza Imperiale e Reale. Tale sentenze sono esecutoriabile in tutti i stati aderenti alla convenzione di New York del 1958,e sono riconosciute dalla convenzione del 18 Maggio 1971 tra l'Italia e regno Unito, dalla convenzione di Lugano del 2007 e dalla convenzione dell'AIA del 2019 e dall'accordo parallelo al regolamento UE n.44/2001(regolamento di Bruxelles I) Poi sostituito dall'articolo n. 1215/ 2012 ( articolo 36 Bruxelles bis)
La Nostra Casa Imperiale e Reale intrattiene rapporti con altri stati tramite il Nostro ufficio diplomatico
rilasciamo pertanto a volte lettere d'incarico a persone ben introdotte che ci aiutano in questo compito, a conferma di questo, il loro nome comparirà su questa pagine il tempo necessario per permettere ad i nostri interlocutori un immediata verifica.
* *lettera d'incarico:
Maria Assunta di Sabatino n°04 del 30/10/202025
Giuseppe Muzj prot. MB n°03 del 25/06/2024
Domenico Schiavone prot. DS n°01 del 20 /10/2018
Dr. Maurizio Bedei prot. MB n°02 del 25/01/2021
Contatti: 0039 85 4217230 dalle 11 alle 15.30 - Email:hrhsalomoneleonardo@libero.it
*Publicato sulla gazzetta ufficiale della regione Siciliana parte III N°50 dell'11 Dicembre 2009 e N°64 dell' 5 Marzo 2010
**tutti i nostri incarichi sono su base volontaria e pertanto non sono retribuiti hanno una durata annuale e sono rinnovabili.
*** In seguito alle sentenze passati in giudicato, i predicati nobiliari, esendo questi antecedenti al 1922 sono stati trascritti su i propri documenti d'identità.
la Magistratura Italiana, nei casi sottoposti al suo giudizio, ha confermato le prerogative jure sanguinis del Sovrano detronizzato, senza la debellatio, cui pertanto, viene esplicitamente riconosciuto il diritto di conferire i titoli nobiliari ed onorificenze appartenenti al suo patrimonio araldico dinastico. In particolare ha classificato le suddette onorificenze tra quelle degli Ordini equestri ”non nazionali”, previsti dall’art.7 della legge 3.3.1951, Però la legittimità e validità del conferimento di un titolo nobiliare, può ricevere il sostegno di un atto dichiarativo del Giudice (op. cit), come risulta dalle sentenze del principe Salomone, riconoscendo allo stesso lo status di “soggetto di diritto internazionale” e, come tale, lo dichiara non punibile per infrazione dell’art. 7 della legge 3.3.1951, la fons honorum della Casa Reale ed Imperiale Salomone Navarra Flavio Guiscardo della torre di Bretagna Armorica si basa su un’ampia documentazione storico nobiliare incardinata su una sinossi genealogica periziata,asseverata ed apostillata dinanzi un tribunale Italiano, certificazioni notarili, parere della corte superiore di giustizia arbitrale ed infine da sentenze passate in cosa giudicata con tanto di esecutorietà nella repubblica Italia, e tali sentenza sono esecutoriabile in tutti gli stati aderenti alla convenzione di New York del 1958. Il Sovrano sia regnante che pretendente, non solo può conferire gli Ordini di collazione dinastica ma può crearne anche nuovi e/o ripristinare gli Ordini che furono fondati dai suoi Avi (questo principio è stato confermato in Italia da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione), senza che vi sia alcuna considerazione del fatto che, a causa di vicissitudini successorie e politiche, alcuni di questi Ordini, siano stati ripresi da altre Dinastie.
Si può dunque ragionevolmente concludere che secondo i precedenti giuridici affermare, che un sovrano potrà anche essere stato privato del trono - e financo bandito dallo Stato su cui esercitò la sovranità - ma non potrà mai essere spogliato della sua qualità nativa: in questa fattispecie, ha origine il pretendente al trono, che mantiene intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridico-istituzionale, fra cui il jus honorum, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi di collazione ed ereditari facenti parte del patrimonio dinastico della famiglia.
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