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QUALITÀ  DEL POSTULANTE CAVALIERE VALIDO PER TUTTI I NOSTRI ORDINI  

   

 

Codice etico dei nostri ordini

IL  SOVRANO ORDINE IMPERIALE DEI CAVALIERI D'ORIENTE (SOIKOR), perpetuando una tradizione millenaria, iniziata nel lontano 96 D.C , è da sempre impegnato nella divulgazione dei principi, dei valori e degli ideali che ispirarono i fondatori dell’Ordine dandone concreta testimonianza

“la cavalleria ebbe inizio per la giustizia e per difendere gli umili contro gli orgogliosi ingiusti”

(Raimondo Lullo)

 promuovendo la carità e la dedizione verso i più deboli e i più bisognosi d’aiuto.

 Sono molteplici, infatti, i programmi ed i settori in cui IL SOIKOR interviene in vari Paesi del mondo.

 In questa Sue attività l’Ordine desidera coinvolgere quanti hanno a cuore la difesa dei deboli e per questo ha bisogno della collaborazione di chiunque sia sensibile alla tutela dei diritti umani e delle persone più bisognose.

   Il cavaliere d'oriente deve essere un vero fratello sempre disponibile e solidale verso il sovrano, i suoi confratelli e verso chi gli chiede aiuto.

   Egli rinnegherà la falsità, l'ipocrisia e non sfuggirà davanti a compiti anche difficili.

   l'ordine accetta solo aspiranti credenti, non vi sono discriminazioni di razza o religione

   La prima qualità richiesta all'aspirante cavaliere sarà quella di sapere mantenere la propria parola,  un cavaliere che non è in grado di mantenere la propria  parola certamente non è degno di appartenere all'ordine e tanto meno di essere un  cavaliere. Nell'antica Casata del sovrano è sempre stato tramandato patriarcalmente  il detto che "ogni persona vale  quanto la sua parola" pertanto verranno accolti solamente persone che tengono fede alla loro parola e verranno allontanati tutti i millantatori e coloro rivelatosi tali anche dopo essere stato erroneamente ammessi .

   Per questo motivo auspichiamo che il nostro esercito di volontari, armato del solo spirito di solidarietà, della  buona volontà, d'amore e della fede nell’Onnipotente, aumenti in maniera considerevole.

 N.B. IMPORTANTE estr.art.4 :fa parte del regolamento in quando ci consideriamo una famiglia che ogni cavaliere deve avere un rapporto continuo con l'ordine ed il gran maestro (almeno mensile) anche telefonico pena del decadimento della sua nomina. Lo stesso vale per la quota associative annuale la quale deve essere versata entro 90 giorni  o commutata in volontariato presso la nostra sede (eventuali ritardi devono essere notificati e giustificati presso la nostra sede per sospenderne il prevedimento) entrando nel l'ordine il postulante accetta senza riserva lo statuto e i regolamenti e ha il dovere di informarsi sugli stessi prima dell'adesione. MA ATTENZIONE SOLO COLORO CHE VENGONO NELLA COMPLETA UMILTA' E TRASPARENZA SARANNO PRESO IN CONSIDERAZIONE .NON VOGLIAMO OPPORTUNISTI  O PERSONE CHE CERCANO TITOLI ONORIFICI NON SIAMO UN DIPLOMIFICIO. Tutte le cariche nell'ambito della nostra organizzazione sono su base onorifica e volontaria e pertanto a titolo gratuito e non vi sono retribuzioni alcuna.E meglio essere in pochi ma sinceri. Con l'entrare nell' ordine il postulante rinuncia a qualsiasi azione legale contro di esso ed il suo gran maestro, per le controversie vi si può appellare al consiglio dell'ordine  per un eventuale arbitraggio presso la nostra sede entro 90 giorni trascorso questo termine si rinuncia a qualsiasi pretesa. I nomi dei espulsi rimarrà online sino alla restituzione della nomina che è e rimane proprietà dell'ordine. Vogliamo solo persone che ci aiutino a creare un mondo migliore senza fini di lucro.

nostro sito e in continuo aggiornamento pertanto vi consigliamo di visitarlo il più spesso possibile

Per qualsiasi chiarimenti si può telefonare presso la nostra sede.

Tel:0854217230 dalle 11 alle 16

 

 

   Brano dal “Libro dell’Ordine della Cavalleria”(1279) di Raimondo Lullo:

 

 “Amore e timore sono i rimedi contro la discordia e lo spregio alle leggi: si convenne, perciò, che il    Cavaliere, per la nobiltà del suo animo e per i suoi buoni costumi, nonché per l’altissimo onore che gli si era fatto scegliendolo fra tutti e dandogli armi e cavallo, fosse amato e temuto dalle genti, affinché con l’amore, riportasse sulla terra la primordiale armonia e, per mezzo del timore, ristabilisse la giustizia e la    verità”.

 Pondera bene, o Scudiero, … se vuoi prendere gli Ordini della Cavalleria .. assieme all’onore avrai servitù  che spetta agli Amici della Cavalleria; poiché tu hai principi più nobili, sei maggiormente obbligato ad  essere devoto a Dio e probo con le genti; se sarai falso, sarai il più grande nemico dell’Ordine, dei suoi  Principi e del suo Onore”.

Il Libro dell’ordine della cavalleria consta di sette capitoli, che trattano rispettivamente: l’origine e nobiltà della cavalleria; la descrizione dell’ufficio di cavaliere; l’esame dell’aspirante cavaliere; il cerimoniale della vestizione; il simbolismo delle armi offensive e difensive; i costumi propri del cavaliere e l’onore che si deve al cavaliere.

Raimondo Lullo propone una riforma morale della cavalleria (fedeltà alla monarchia, difesa della fede, rispetto dei ceti sociali inferiori) che si iscrive nella produzione coeva sull’assunto, compensando così lo scarso entusiasmo per la milizia che sprigiona dal capitolo 112 del libre della contemplazione di dio dedicato a comparare la ‘cavalleria celeste’, aperta alle opere dello spirito, a quella ‘mondana’, impegnata in compiti politici, militari e sociali.

Raimondo Lullo (1236-1315) scriveva nel suo "Libro della Cavalleria": "Ci fu un tempo in cui
scomparvero dal mondo la lealtà, la solidarietà, la verità e la giustizia. Tutto il popolo
fu diviso per migliaia, e tra ogni mille ne fu scelto uno che si distinguesse dagli altri
per lealtà, saggezza e forza. A questi uomini fu dato il nome di Cavalieri!".

 

IL DIRITTO DI CONCEDERE TITOLI ED ONORI

Secondo il Salvioli (Storia del Diritto Italiano, Utet 1930, p. 272), la sovranità, quale elemento della potestà statuale, scaturì dalla lotta dei sovrani contro i feudatari e dovette il suo carattere di necessità, alla concentrazione dello Stato nelle mani del Monarca. “Nata da origini feudali, questa potestà, continuò a portare l’impronta, considerandosi essa quella proprietà personale del Principe; donde la sua trasmissibilità per diritto ereditario e la sua perpetuità”. Per questa teoria il Principe, logicamente, conserva sempre la sovranità anche quando non sia più regnante (E. Furnò, op. cit).

il Prof. Emilio Furnò, Patrocinante in Cassazione (Studio sulla Legittimità degli Ordini equestri non-nazionali, Rivista Penale, n.1, Gennaio 1961, pp. 46-70): Le sentenze, civili e penali, non sono poche, ma alcune recentissime, e tutte di regola ispirate all’accettazione dei principi tradizionali dinanzi richiamati. Si muove dalla “nobiltà nativa” –Jure sanguinis- si pongono in evidenza le note prerogative Jus maiestatis e Jus honorum e si giunge all’affermazione che il titolare è “ un soggetto di diritto internazionale” con tutte le logiche conseguenze. Il Sovrano spodestato, cioè, può legittimamente conferire titoli nobiliari, con predicato o senza, e le onorificenze che rientrano nel suo patrimonio araldico, rimanendo il Capo della sua Dinastia.
Le qualità che fanno di un Sovrano spodestato un soggetto di diritto internazionale sono innegabili, prosegue il Prof. Furnò, esse infatti “costituiscono un diritto personale assoluto, di cui il soggetto non si spoglia mai e che prescinde da ratifiche o riconoscimento da parte di qualsiasi autorità preminente inter pares. E se, al fine di spiegare l’attuale permanenza di tale diritto, si parla di riconoscimento da parte di Sovrani Regnanti, Capi di Stato, il termine viene usato nel senso di “comportamento dichiarativo” e non di “atto costitutivo” del diritto stesso, (Furnò, op. cit). E conclude l’illustre Autore: “riassumendo, dunque, la Magistratura Italiana, nei casi sottoposti al suo giudizio, ha confermato le prerogative jure sanguinis del Sovrano detronizzato, senza la debellatio, cui pertanto, viene esplicitamente riconosciuto il diritto di conferire i titoli nobiliari ed onorificenze appartenenti al suo patrimonio araldico dinastico. In particolare ha classificato le suddette onorificenze tra quelle degli Ordini equestri ”non nazionali”, previsti dall’art.7 della legge 3.3.1951, Però la legittimità e validità del conferimento di un titolo nobiliare, può ricevere il sostegno di un atto dichiarativo del Giudice (op. cit), come risulta dalle sentenze del principe Salomone, riconoscendo allo stesso lo status di “soggetto di diritto internazionale” e, come tale, lo dichiara non punibile per infrazione dell’art. 7 della legge 3.3.1951, la fons honorum della Casa Reale ed Imperiale Salomone Navarra Flavio Guiscardo della torre di Bretagna Armorica si basa su un’ampia documentazione storico nobiliare incardinata su una sinossi genealogica periziata ed apostillata dinanzi un tribunale Italiano, certificazioni notarili, parere della corte superiore di giustizia arbitrale ed infine da sentenze passate in cosa giudicata con tanto di  esecutorietà nella repubblica Italia, e tali sentenza sono esecutoriabile in tutti gli stati aderenti alla convenzione di New York del 1958. Il Sovrano sia regnante che pretendente, non solo può conferire gli Ordini di collazione dinastica ma può crearne anche nuovi e/o ripristinare gli Ordini che furono fondati dai suoi Avi (questo principio è stato confermato in Italia da numerose sentenze della Suprema Corte di Cassazione), senza che vi sia alcuna considerazione del fatto che, a causa di vicissitudini successorie e politiche, alcuni di questi Ordini, siano stati ripresi da altre Dinastie. E interessante vedere come questa Casa Reale ed Imperiale e imparentata con tutti gli imperatori del ramo degli Flavio, congiunto la casa Reale Normanna del Guiscardo, dei Navarra e dei Re di Bretagna.

Si può dunque ragionevolmente concludere che secondo i precedenti giuridici affermare, che un sovrano potrà anche essere stato privato del trono - e financo bandito dallo Stato su cui esercitò la sovranità - ma non potrà mai essere spogliato della sua qualità nativa: in questa fattispecie, ha origine il pretendente al trono, che mantiene intatti quei diritti della sovranità al cui esercizio non è di ostacolo la mutata posizione giuridico-istituzionale, fra cui il jus honorum, cioè il diritto di conferire titoli nobiliari e gradi onorifici di ordini cavallereschi di collazione ed ereditari facenti parte del patrimonio dinastico della famiglia.

Secondo la sentenza della Suprema Corte di Cassazione nr. 2003 (23.IV.1959, 3909/59 R.G.)  stabiliva che << un uso limitato di onorificenze di Stato estero o di Ordine non nazionale può essere consentito al cittadino italiano, anche se manchi l’autorizzazione del Capo dello Stato>>.

  

  La domanda deve essere spedita al seguente indirizzo di posta elettronica, specificando aspirante scudiero

 DONAZIONI e MEMBERSHIP: hrhsalomoneleonardo@libero.it

 

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ALCUNE ATTIVITA' SONO SVOLTE DA UNA NOSTRA ASSOCIAZIONE  CHE E' REGISTRATA PRESSO il ministero dell'università E DELLA RICERCA

CODICE ANAGRAFE NAZIONALE RICERCHE: 60134BNJ e NEL REGISTRO DEI

Commissione europea

  LA QUALE E PRESENTE NEI RAPPRESENTANTI DÌ INTERESSE PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA AL Nr.76314713749-03

 

ed è INOLTRE ISCRITTA presso le nazioni unite come organizzazione non governativa

 

 

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